Aggiornamenti Normative Rinnovabili
Tutte le ultime novità legislative e regolamentari su impianti fotovoltaici, eolico e aree idonee.
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Circolare MIC n. 2/2026 — Aree Idonee FER: parere paesaggistico non più vincolante
Il Ministero della Cultura (Direzione Generale ABAP) ha pubblicato la Circolare n. 2 del 29/01/2026 con istruzioni operative alle Soprintendenze sull'applicazione della L. n. 4/2026 (conversione del D.L. 175/2025) in materia di aree idonee per le rinnovabili.
Cosa cambia in pratica: per gli impianti che ricadono in aree idonee, il parere paesaggistico della Soprintendenza rimane obbligatorio ma non più vincolante (art. 11-quater D.Lgs. 190/2024). In pratica, un parere negativo della Soprintendenza non blocca automaticamente il progetto nelle aree classificate idonee. L'autorità competente (Regione/Comune) può discostarsi motivatamente da un parere negativo.
Attenzione — Procedure in corso: le nuove regole non si applicano ai procedimenti già avviati al 22/11/2025 (data di entrata in vigore del D.L. 175/2025), cioè quelli per cui era già stata completata la verifica di completezza documentale. Quei progetti continuano con la normativa precedente (artt. 20 e 22 del D.Lgs. 199/2021).
Siti UNESCO — eccezione importante: l'art. 11-quinquies (zone di protezione UNESCO) si applica invece a tutti i procedimenti, anche quelli con verifica di completezza antecedente al 22/11/2025.
In aree non idonee ma soggette solo a vincoli beni culturali (senza vincoli paesaggistici, idrogeologici, agricoli, ecc.), il parere della Soprintendenza rimane pienamente vincolante secondo la normativa ordinaria del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004). Nessuna deroga è prevista dalla L. 4/2026 né dalla Circolare MIC n. 2/2026
Nota per i proponenti: la classificazione di un'area come "idonea" non garantisce automaticamente l'esito favorevole del parere, ma ne riduce il peso decisionale. Le regioni devono ancora definire le proprie mappe di aree idonee aggiuntive: fino ad allora, l'art. 11-bis comma 4 lett. m) non può essere usato direttamente dai proponenti come criterio autonomo di idoneità.
Legge 15 gennaio 2026, n. 4 — Piano Transizione 5.0 e Rinnovabili
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- ⭐ Chiave Aree agricole entro 350m da stabilimenti industriali: sono idonee le aree agricole racchiuse entro un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri da stabilimenti/impianti industriali. La Solar Belt non più vincolata ad AIA passa da 500m a 350m. Nota: gli impianti fotovoltaici esistenti non generano nuove aree idonee (anti-loop).
- ⭐ Chiave Edifici e superfici pertinenziali: gli edifici e le strutture edificate, incluse le relative superfici esterne pertinenziali, sono espressamente qualificati come aree idonee (lett. l.3).
- ⭐ Chiave Fascia autostradale 300m: aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri (lett. l.2).
- ⭐ Chiave Zone industriali, commerciali, logistica e data center: aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o per centri di elaborazione dati (lett. l.4).
- Nuovo Coperture parcheggi, invasi idrici e laghi di cava: estensione ulteriore dell'elenco delle aree idonee per il fotovoltaico.
- Aree agricole entro 500m da zone industriali/artigianali/commerciali e SIN
- Aree agricole entro 500m da stabilimenti industriali (senza obbligo AIA)
- Aree adiacenti alla rete autostradale entro 300m
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